Riconoscimento del nascituro
Riconoscimento prima della nascita
A tutela del nascituro
Chi può sottoscrivere questo documento
Può essere sottosrcitto solo dalle coppie non sposate o dalla futura mamma (madre single). Con questo documento viene attribuita la paternità o solo la maternità, prima della nascita. Esibendo questo documento la registrazione di nascita potrà essere fatta in Ospedale o in Comune anche solo da uno dei genitori.
Dove - documentazuione necessaria
Presso gli Uffici di Stato Civile di qualsiasi Comune Italiano; occorre presentare un documento di identità valido, un certificato medico che attesta lo stato di gravidanza e il tempo di gestazione a firma del medico/usl di competenza. Se il dichiarante è cittadino straniero occorre esibire un’attestazione Consolare (che dovrà avere la legalizzazione della Prefettura, se la stessa è prevista)
Riconoscimento dopo la denuncia di nascita
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è l'atto con cui il genitore biologicio dichiara formalmente di essere il padre, e attraverso il riconoscimento si acquisisce giuridicamente lo status di figlio.
Dove
Il genitore che desidera riconoscere il figlio/a nato fuori dal matrimonio in un momento successivo alla denuncia di nascita può procedere:
- tramite dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano
- tramite dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, rappresentanze consolari e diplomatiche) nella forma di atto pubblico
- tramite dichiarazione resa con testamento
- tramite domanda rivolta all'Autorità Giudiziaria per la dichiarazione della filiazione in via giudiziale
Requisiti
- aver compiuto i 16 anni di età. Il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio solo se sia stato autorizzato dal Tribunale
- non essere parente in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado (art. 251 c.c.)
- consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento nel caso si debba riconoscere un figlio di età inferiore ai 14 anni
- assenso del figlio che deve essere riconosciuto se maggiorenne o di età pari o superiore ai 14 anni
- attestazione del Consolato straniero competente che certifichi che in base alla normativa dello stato di appartenenza non esistono impedimenti al riconoscimento , documento che dovrà presentare la legalizzazione della Prefettura se la stessa è prevista (art. 21 comma 3 D.P.R. 396/2000).
Scelta del nome e del doppio cognome
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o più nomi non superiore a tre.
Nel caso siano imposti due o tre nomi separati da virgola nei certificati/estratti e in anagrafe sarà riportato solo il primo dei nomi.
Nel caso sia un unico genitore a fare la denuncia di nascita, (figlio nato nel matrimonio) il cognome attribuito è quello paterno.
E' possibile attribuire al neonato anche il cognome materno (in aggiunta a quello paterno) solo se i genitori si presentano insieme all'atto della dichiarazione di nascita e sottoscrivono contestualmente questa richiesta.
Norme di riferimento
- Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 e circolari integrative.
- Legge n. 218 del 31 maggio 1995 “Diritto Internazionale privato”e circolari integrative
- Circolare n. 1/17 del Ministero dell’Interno in materia di Attribuzione del doppio cognome
- Codice civile artt. 231 e seguenti