Pianta organica delle farmacie - revisione 2022

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 475 del 02.04.1968 (e successive modifiche):

  1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’art. 1.
    Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”.